Art. 2.
(Estinzione del reato).

      1. Decorso il periodo di sospensione o anche prima nei casi di cui all'articolo 1, comma 5, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo o fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.